Statuto del CONVUI

Intesa istitutiva del
Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle UIniversità italiane

-------------------- Art. 1 --------------------
E' costituito il Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università italiane (CONVUI).
Al Coordinamento possono aderire i Nuclei delle Università statali e non statali.

-------------------- Art. 2 --------------------
Il Coordinamento ha come fiinalità la promozione di una forte collaborazione tra i Nuclei di Valutazione delle Università attraverso l'assunzione di iniziative di comune interesse, tra le quali in particolare:

a) lo scambio di comunicazioni e di materiali, anche attraverso un sito web;

b) la condivisione dei risultati di esperienze significative sviluppate dai Nuclei aderenti;

c) l'elaborazione di documenti atti a rappresentare collegialmente le opinioni dei Nuclei stessi;

d) la promozione di convegni, seminari e ricerche sulle tematiche attinenti ai sistemi di valutazione delle Università e delle loro attività, con riferimento sia alle metodologie sia agli aspetti isituzionali;

e) la presentazione di posizioni comuni sia nelle sedi istituzionali (Commissioni Parlamentari competenti per le questioni universitarie, ANVUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, CRUI, CUN) sia nei confronti con altri interlocutori e con l'opinione pubblica.

-------------------- Art. 3 --------------------

Il Coordinamento si riunisce, con la partecipazione di Presidenti dei Nuclei aderenti o di loro delegati, almeno due volte l'anno, e delibera sulle attività da svolgere.

Esso elegge un comitato operativo di cinque componenti, che attua le decisioni assunte in tali riunioni e nomina al proprio interno un portavoce del Coordinamento. Qualora se ne presenti la necessità, il Comitato assume le ulteriori iniziative che appaiono opportune per la migliore attuazione delle finalità previste nella presente intesa istitutiva e che siano state approvate, anche attraverso consultazione telematica, dalla maggioranza dei Nuclei aderenti.

Il mandato dei membri del Comitato è biennale; per ognuno di loro, decorre dalla data della sua elezione. Qualora un componente decada dalla funzione di Presidente di Nucleo ovvero si dimetta, viene sostituito tramite nuova elezione alla prima successiva riunione generale del Coordinamento; tale riunione deve svolgersi entro due mesi qualora il Comitato Operativo sia operante con meno di quattro componenti.

Nell'elezione di membri del Comitato ogni elettore vota un nominato qualora vi siano da eleggere 1 o 2 componenti, vota due nominativi qualora visiano da eleggere 3 o 4 componenti, vota tre nominativi qualora vi siano da eleggere 5 componenti.